Art. 600 - ter c.p. Non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale - Cass. Pen., Sez. III, sent. 17 dicembre 2021, n. 46184
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Essendo ormai generalizzato il pericolo di diffusione del materiale realizzato utilizzando minorenni, l'esclusione di tale pericolo quale presupposto per la sussistenza del reato non determina in concreto un ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie penale, essendo completamente mutato il quadro sociale e tecnologico di riferimento ed essendo parallelamente mutato anche il quadro normativo sovranazionale e nazionale.
(La sentenza in esame ribadisce il principio espresso dalle S.U. con la sentenza n. 51815/2018 che mutando il precedente orientamento, hanno affermato che, ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter c.p., comma 1, non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale. Tale principio, secondo la difesa dell’imputato, non poteva però applicarsi al caso in esame, accaduto prima della sentenza del 2018 delle Sezioni Unite, pena la violazione dell'art. 7 CEDU).
Pedopornografia – produzione di materiale pedopornografico - Rif. Leg. art. 81 cod. pen., artt. 609 - bis, 609 - ter c.p., art. 600 - ter c.p., co. 1, n. 1, e art. 600 - quater cod. pen.; art. 7 CEDU
autore: Cianciolo Valeria
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