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Spetta al soggetto agente dare prova che nel momento in cui il de cuius fece testamento era affetto da totale incapacità  - Tribunale Trani, sent. 2 agosto 2021

Martedì, 28 Dicembre 2021
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Trani
Tribunale Trani, sent. 2 agosto 2021 – Pres. Sardone, Giud. Rel. Mancini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alla fondazione che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento, nella fase di attesa di tale riconoscimento, deve riconoscersi la titolarità di aspettative di rilievo giuridico e non di mero fatto - volte alla tutela dei beni e dei diritti alla fondazione destinati al momento della costituzione.
Ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3), sono incapaci di testare quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o volere nel momento in cui fecero testamento. Sulla parte che impugna il testamento per incapacità del testatore grava - ai sensi dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare che quest'ultimo, al momento in cui espresse le sue ultime volontà, era affetto da una incapacità assoluta, cioè che gli impedisse del tutto di realizzare il significato dell'atto che stava compiendo.



Successioni - Testamento - incapacità di testare - querela di falso - nullità di testamento - annullamento di testamento per incapacità - Onere della prova - Rif. Leg. art. 591, 2 co., n. 3) e art. 2697 cod. civ. - art. 50 bis, 1 co., c.p.c. e 225 c.p.c..

autore: Cianciolo Valeria