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Obbligo di mantenimento dei figli e legittimazione all'azione esecutiva sulla base di titoli di formazione giudiziale - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 29 novembre 2021, n. 37244

Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 29 novembre 2021, n. 37244; Pres. Amendola, Rel. Cons. Tatangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di legittimazione all'azione esecutiva sulla base di titoli di formazione giudiziale relativi all'obbligo di versamento di contributi per il mantenimento dei figli, nei rapporti tra coniugi separati e/o divorziati, con l'opposizione all'esecuzione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere invece esclusivamente con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c., o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970.


Mantenimento dei figli – Mancato versamento – Opposizione all’esecuzione; Rif. Leg. Artt. 615, 710 c.p.c. e art. 9 legge div.

autore: Ferrandi Francesca