La sentenza di patteggiamento a carico di un coniuge è espressione della sua condotta - Cass. Civ., Sez. I, ord., 20 dicembre 2021, n. 40796
Giovedì, 23 Dicembre 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
Le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, nè vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova.
Ne deriva che il giudice di merito può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 c.p.c., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori.
Nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento.
Separazione - addebito – prova atipica- libero convincimento del giudice - affidamento del minore - minaccia aggravata – Rif. Leg. artt. 143 e 151 cod. civ.; art. 116 c.p.c.; art. 444 c.p.p.
editor: Cianciolo Valeria
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