Revoca dell'assegno divorzile in caso di nuova convivenza. Tribunale di Lecce 5 ottobre 2021
L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge; in particolare, la libera determinazione di costituire una famiglia di fatto implica la necessità di vivere responsabilmente tale scelta di vita anche quale consapevole assunzione del rischio di una definitiva esclusione di ogni solidarietà postmatrimoniale sopravvissuta al pregresso rapporto matrimoniale.
* Si ringraziano i colleghi Stefano Sinisi e Jessica Scrascia associati della sezione leccese dell'Osservatorio
editor: Fossati Cesare
|
Giovedì, 14 Maggio 2026
Revisione dell’assegno divorzile: la nuova famiglia dell’ex coniuge obbligato non giustifica la ... |
|
Mercoledì, 13 Maggio 2026
Tre genitori nel certificato di nascita: stop alla trascrizione della paternità socioaffettiva ... |
|
Martedì, 12 Maggio 2026
La causa di non punibilità di cui all' art. 649 c.p. trova ... |
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile vanno valutate con riferimento ... |



