Separazione consensuale. L'assegno di mantenimento se nulla è previsto in omologa, decorre dal deposito del ricorso - Cass. Civ., Sez. III, sent. 22 dicembre 2021 n. 41232
Mercoledì, 22 Dicembre 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Separazione consensuale
| Separazione dei coniugi
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L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa.
Separazione consensuale – decorrenza dei termini – assegno di mantenimento - Rif. Leg. art. 158 cod. civ.; art. 711 c.p.c.