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Separazione consensuale. L'assegno di mantenimento se nulla è previsto in omologa, decorre dal deposito del ricorso - Cass. Civ., Sez. III, sent. 22 dicembre 2021 n. 41232

Cass. Civ., Sez. III, sent. 22 dicembre 2021 n. 41232 – Pres. Vivaldi. Cons. Rel. De Stefano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa.

 
Separazione consensuale – decorrenza dei termini – assegno di mantenimento - Rif. Leg. art. 158 cod. civ.; art. 711 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria