L'art. 524 cod. civ. è una specie dell'azione surrogatoria - Tribunale di Milano, sent. 21 settembre 2021
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Poiché la rinunzia all'eredità può recare pregiudizio ai creditori del rinunziante, i quali non possono giovarsi del maggior patrimonio del loro debitore, essi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunziante al fine di soddisfarsi sui beni ereditari.
L'azione promossa dai creditori del chiamato che abbia rinunziato, costituisce un'ipotesi di azione surrogatoria che si conclude con una vera e propria sentenza autorizzativa, soggetta a trascrizione ex art. 2652 cod. civ., emanata a seguito di un procedimento contenzioso.
Successione –Chiamato all’eredità – Rinuncia all’eredità - Azione surrogatoria - Creditore - Rif. Leg. artt. 524 e 2652 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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