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Assegnazione casa coniugale. L'affidamento dei figli minori è il presupposto inderogabile - Cass. Civ., Sez. VI - I, ord. 20 dicembre 2021 n. 40903

Martedì, 21 Dicembre 2021
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI - I, ord. 20 dicembre 2021 n. 40903 – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la legge 54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli.
L’assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile; dunque, l’art. 337 sexies cod. civ. perde qualsiasi valenza nei riguardi del genitore non collocatario che occupa la casa

 

Separazione personale dei coniugi  - Divorzio – Assegnazione della casa familiare – Presupposti - Affidamento dei figli – Rif. Leg. art. 337 - sexies cod. civ.; artt. 5 e 6 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria