Separazione dei coniugi e motivazione per relationem della sentenza di appello - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40280
Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, nella sentenza impugnata manca un confronto da parte della Corte di merito con i motivi di gravame: segnatamente coi rilievi svolti dal ricorrente quanto all’esercizio dell’attività d’impresa a seguito del fallimento che lo aveva colpito e quanto alla consulenza tecnica.
Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
Giovedì, 16 Dicembre 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Separazione dei coniugi
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
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La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Separazione personale dei coniugi – Sentenza di appello – Motivazione per relationem; Rif. Leg. Artt. 132 c.p.c. e 156 c.c.
Separazione personale dei coniugi – Sentenza di appello – Motivazione per relationem; Rif. Leg. Artt. 132 c.p.c. e 156 c.c.
autore: Ferrandi Francesca
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