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Divisione ereditaria. La domanda di rendiconto comprende anche quella relativa ai frutti civili - Cass. Civ., Sez. II, ord., 9 dicembre 2021, n. 39036

Mercoledì, 15 Dicembre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ord., 9 dicembre 2021, n. 39036 – Pres. Manna, Cons. Rel. Gorjan per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.

 

Testamento - Validità del testamento - Divisione dei beni ereditari - Frutti dovuti dal condividente - Frutti civili - Criterio di liquidazione

autore: Cianciolo Valeria