Divisione ereditaria. La domanda di rendiconto comprende anche quella relativa ai frutti civili - Cass. Civ., Sez. II, ord., 9 dicembre 2021, n. 39036
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Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Testamento - Validità del testamento - Divisione dei beni ereditari - Frutti dovuti dal condividente - Frutti civili - Criterio di liquidazione
autore: Cianciolo Valeria
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