Il nuovo orientamento sull'assegno mira a premiare il contributo fornito. Corte d'Appello di Bologna, 24 settembre 2021
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All’assegno di divorzio va riconosciuta funzione:
1) assistenziale;
2) perequativa (volta ad assicurare la conservazione di un certo equilibrio nelle condizioni economiche degli ex coniugi per garantire il rispetto delle legittime aspettative maturate in relazione all’impegno profuso per la famiglia) e compensativa (dei sacrifici fatti dal coniuge che avesse rinunciato alle proprie occasioni di crescita professionale);
3) è definitivamente abbandonato il parametro del tenore di vita;
4) il parametro dell’adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri dati dalle: condizioni economico-patrimoniali delle parti, durata del matrimonio, contributo alla formazione del patrimonio comune, potenzialità professionali e patrimoniali.
Non può essere attribuito rilievo, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, alle condizioni di agiatezza, e perfino di ricchezza, dovendosi aver riguardo alle sole condizioni economico reddituali dei coniugi, senza tener conto dei benefici derivanti dalle eventuali elargizioni delle famiglie d’origine della parte obbligata.
Nonostante le parti abbiano entrambe capacità lavorativa, il Tribunale ha riconosciuto comunque alla moglie un assegno divorzile con funzione espressamente qualificata compensativa, da valutarsi unitamente al beneficio del godimento della casa familiare e di tutte le spese e utenze relative alla stessa.
Rif. Leg.: art. 5 comma 6 legge 898/1970
editor: Fossati Cesare
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