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Assegno di mantenimento ai figli. Sussiste il vizio di omessa pronuncia se vi è la totale pretermissione del provvedimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 dicembre 2021 n. 38362

Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 dicembre 2021 n. 38362 - Pres. Genovese, Cons. Rel.Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. Nel caso di specie, la Corte d'Appello non chiarisce di avere esaminato il motivo relativo al capo della sentenza con cui si era condannato il padre all'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente.
Il richiedente l'assegno divorzile deve provare l' inadeguatezza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, dei mezzi avuti e l'impossibilità di procuraseli per ragioni oggettive e quindi, la propria colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione lavorativa. (Cassata la sentenza della Corte d'Appello di Trieste).



Processo civile - Omessa pronuncia - Configurabilità - Assegno di divorzio - Auto responsabilità - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria