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La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla data in cui la costituzione del fondo patrimoniale è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio - Cass. Civ., Sez. VI - 3, ord., 1 dicembre 2021, n. 37759

Cass. Civ., Sez. VI - 3, ord., 1 dicembre 2021, n. 37759 – Pres. Amendola, Cons. Rel. Cirillo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale è da ritenere atto a titolo gratuito, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria.


Fondo patrimoniale – Annotazione – Filiazione naturale – Lesione della legittima - Azione revocatoria - Rif. Leg. artt. 162, 167 e 2647 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria