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Pernottamento concordato. E' facoltà  del giudice discostarsi dalla volontà  dei genitori - Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 1 dicembre 2021, n. 37790

Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 1 dicembre 2021, n. 37790 - Pres. Acierno, Cons. Rel . Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A norma dell’art. 337 ter, comma 1 c.c., i provvedimenti relativi alla prole sono adottati dal Giudice “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” e che, in continuità con tale regola, è previsto che lo stesso giudice prenda atto degli accordi intervenuti tra i genitori “se non contrari agli interessi dei figli”.
Con riferimento all'interesse della prole e alla conseguente facoltà del giudice di discostarsi dalla volontà dei genitori, specificamente riconosciuta con riguardo agli accordi tra questi intercorsi, non è illegittimo il provvedimento che disattenda le concordi conclusioni rassegnate dal padre e dalla madre del minore, quando le stesse veicolino soluzioni, quanto alle frequentazioni del figlio, che risultino non rispettose delle esigenze di quest’ultimo.

 

Affidamento condiviso - Responsabilità genitoriale - Rif. Leg. art. 337 - ter, co. 1 c.c. e art. 709 - ter c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria