Legittimo esigere che al condannato minorenne sia inibito l'accesso all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare - Corte Cost., sent. 2 dicembre 2021 n. 231
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Non è ravvisabile una manifesta irragionevolezza nella scelta legislativa di limitare l’accesso alle due misure penali dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare a coloro che debbano espiare pene particolarmente elevate. Invero – rispetto a pene superiori ai limiti stabiliti dalle disposizioni censurate – non può ritenersi né irragionevole, né sproporzionato, esigere che al condannato sia (temporaneamente) inibito l’accesso
all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare. E ciò nel rispetto di altrettanto fondamentali esigenze
di tutela connesse a condotte criminose che siano state ritenute, in concreto e attraverso un rigoroso accertamento giudiziale, meritevoli di sanzioni penali elevate.
Va inoltre escluso che ne risulti vanificata la funzione rieducativa della pena. Da un lato, la disciplina in oggetto, relativa all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, non preclude la possibilità di fruire di altri benefici penitenziari previsti dal d.lgs. n. 121 del 2018, alle condizioni stabilite dalle disposizioni che regolano ciascun istituto.
Diritto penale - Condannati minorenni - Esecuzione delle pene - Rif. Leg. artt. 4, co. 1, e 6, co. 1, del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni); artt. 3, 27, 3 comma, e 31, 2 comma, Cost.
autore: Cianciolo Valeria
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