inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Sui contrasti in merito al vaccino anti covid-19 decide il giudice ordinario. Tribunale per i Minorenni di Torino, 1^ ottobre 2021

Giovedì, 2 Dicembre 2021
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | covid-19 | Merito Sezione Ondif di Torino
Tribunale per i Minorenni di Torino, Est. Previtera, 1.10.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
TM Torino 1.10.21 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A fronte del dissenso del padre alla somministrazione alla figlia del vaccino anti COVID-19, la madre presenta istanza di autorizzazione al Tribunale per i Minorenni, ritenendo sussistente la competenza di quest'ultimo in quanto autorità deputata a valutare in via esclusiva l'interesse prioritario del minore.

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. nella sua ultima formulazione e secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, in forza del principio di concentrazione delle tutele, al tribunale minorile spetta una competenza limitata ai procedimenti de potestate ex artt. 330-333 c.c. ove non sia già pendente tra le stesse parti un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. o un giudizio di separazione o divorzio, nel qual caso opererebbe la vis attrattiva a favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Qualora il contrasto tra genitori su una questione di particolare importanza si inserisse nel corso di un provvedimento de potestate innanzi all’autorità genitoriale minorile, questa non sarebbe competente a dirimere il conflitto, non essedo per l’appunto prevista per legge una vis attractiva in senso inverso in favore del Tribunale per i minorenni in relazione a domande di competenza del Tribunale ordinario, salvo che il contrasto si traduca in realtà in un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale.

Solo in tale eventualità e purché sia già pendente un procedimento de potestate innanzi al Tribunale per i minorenni, sarà l’autorità giudiziaria minorile a dover decidere anche sul contrasto.

 

Rif. Leg.: art. 38 disp. att. c.c.

editor: Fossati Cesare