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Insegnante responsabile se non dimostra che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile n è alla scuola, n è all'insegnante - Cass. Civ., Sez. III, ord., 25 novembre 2021, n. 36723

Domenica, 28 Novembre 2021
Giurisprudenza | Scuola | Responsabilità | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, ord., 25 novembre 2021, n. 36723 – Pres. Frasca, Cons. Rel. Moscarini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicchè, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante.


 
Genitori, tutori, precettori e maestri d'arte - Responsabilità extracontrattuale - omissione delle cautele necessarie - responsabilità contrattuale - negligente adempimento - obbligo di sorveglianza – Rif. Leg. artt. 1218 e 2048 cod. civ.
 

autore: Cianciolo Valeria