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Rimessa alle Sezioni Unite il tema dell' irripetibilità , impignorabilità  e non compensabilità  dell'assegno di mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl., 24 novembre 2021, n. 36509

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.
La questione è più complessa per quel che riguarda l'assegno a favore del coniuge.

Cass. Civ., Sez. I, ord. interl., 24 novembre 2021, n. 36509 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Prima Sezione della Corte di Cassazione con l’ord. interl. n. 36509 depositata il 24 novembre 2021 ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per valutare se sussistano le condizioni per sollecitare l'intervento nomofilattico delle SS.UU., nell'auspicio che esse possano chiarire:
a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari;
b) se i caratteri di cui sopra possano farsi dipendere dall'entità delle somme erogate a tali titoli e se, in particolare, se ne renda obbligato il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione paraalimentare;
c) se nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell'assegno sia possibile scorporare da esso ai fini di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota di esso avente destinazione paraalimentare;
d) se il regime giuridico individuato in base all'accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all'assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l'indebito.

autore: Cianciolo Valeria