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L'affidamento della prole è rimessa alla discrezionalità  del giudice - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 novembre 2021 n. 36989

Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 novembre 2021 n. 36989- Pres. Valitutti, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio primario dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Tale genitore, va individuato, sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riferimento alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.



Responsabilità genitoriale - Affidamento condiviso -Cassazione (ricorso per) - In genere poteri del giudice di legittimità - Contenuto - Riesame degli accertamenti di fatto del giudice di merito - Inammissibilità - Rif. Leg. art. 337 - ter cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria