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L'interesse del padre a decidere se assumersi o meno la responsabilità  genitoriale non è meritevole di tutela - Cass. Civ., Sez. I, sent. 26 novembre 2021 n. 37023

Cass. Civ., Sez. I, sent. 26 novembre 2021 n. 37023- Pres. Genovese, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di azione di riconoscimento di paternità naturale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 codice civile per contrasto con gli articoli 3 e 30 della Costituzione, per non essere consentito al padre, e per converso consentito alla madre, di decidere se riconoscere o meno figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo quella della madre, in ragione del bilanciamento tra il preminente interesse a preservare la vita del nascituro e la facoltà della madre di mantenere l’anonimato, e non anche quella del padre, il quale intende sottrarsi, Negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale.
Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontro di tipi cerchi difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.


Dichiarazione di paternità naturale - Rif. Leg. art. 269 cod. civ.; artt. 116 e 118 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria