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Il Reg. Bruxelles II bis distingue il contenzioso che attiene al divorzio e alla separazione personale e quello concernente la responsabilità  genitoriale - Tribunale Roma, Sez. I, Sent., 26 agosto 2021

Tribunale Roma, Sez. I, Sent., 26 agosto 2021 – Pres. Ienzi, Giud. Rel. Chirico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione, l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del Regolamento CE n. 4 del 2009.
(Nel caso di specie è stata dichiarata la giurisdizione è del giudice italiano in ordine alle domande di separazione e del giudice straniero, in ordine alla responsabilità genitoriale).

 

Separazione – Addebito – Mantenimento – Responsabilità genitoriale - Giurisdizione – Competenza del giudice straniero – Rif. Leg. art. 3, comma 1, lett. a del Regolamento 2201/2003 e dell'art. 8 del Regolamento UE 1259/2010

 

 

autore: Cianciolo Valeria