L'assegnazione della casa familiare ha precisi risvolti di carattere economico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2021 n. 33606
Accolto il secondo motivo di ricorso presentato dal padre per la denunciata violazione dell'articolo 337 - sexies c.c., che prevede che dell'assegnazione della casa familiare "il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà".
Tale principio icasticamente concretizza lo stretto legame tra assegnazione della casa familiare e i rapporti economici. Di conseguenza, secondo i giudici, la Corte d’appello avrebbe dovuto, d’ufficio, procedere alla rivalutazione del contributo di mantenimento a carico del padre fissato in primo grado, perché l’assegnazione della casa ha precisi risvolti economici.
Lunedì, 22 Novembre 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
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| Mantenimento
| Mantenimento dei figli
| Separazione dei coniugi
L'assegnazione della casa familiare è provvedimento distinto da quelli strettamente economici e viene disposta in considerazione delle esigenze della prole; tuttavia, è innegabile che essa possieda anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale.
Separazione e divorzio - Bigenitorialità – Assegnazione casa familiare - Affidamento dei figli – Rif. Leg. artt.147, 148 e 316 bis c.c., 337 ter e 2697 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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