Archiviazione della violenza sessuale. All'indagato è riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale - Tribunale di Parma, sent. 6 agosto 2021
Nel caso di specie, la persona offesa dalla presunta violenza sessuale, affetta da gravi problemi psichici e cognitivi, crisi epilettiche, stati di ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con antidepressivi, fin dall'età di 14 anni, trovandosi in uno stato psico-fisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, ha considerato come violenza tale atto sessuale.
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Considerata la pesantezza dell’accusa (violenza sessuale) successivamente archiviata e che la stessa si è diffusa nei confronti di persone vicine all’autore della presunta violenza non dimostrata, concittadini, ed anche al proprio datore di lavoro e tenuto conto della compromissione della libertà personale, è equo quantificare il danno non patrimoniale, sia per danno morale, che per danno all’immagine, in complessivi € 30.000,00.
Responsabilità per fatto illecito o aquiliana - Sito di incontri Badoo - Rapporto sessuale forzato - Denunzia - Procedimento penale e misure cautelari - Archiviazione - Calunnia - Fragilità psichica della denunziate - Capacità/incapacità di intendere e di volere - CTU - Reato infamante di violenza sessuale - Perdita della reputazione e del lavoro - Azione di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - Liquidazione - Rif. Leg. artt.1227, 2043 cod. civ.; artt. 527, 609-bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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