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Schema del Decreto Legislativo recante istituzione dell'assegno unico

Schema del Decreto Legislativo recante istituzione dell’assegno unico

Nella settimana in cui è stata pubblicata in G.U. la L. 5 novembre 2021 n. 162 sulle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, in data 18 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il D. Lgs. sull’assegno unico, che qui si allega, per avere una sua prima lettura prima che venga pubblicato sulla G.U.
L’assegno unico andrà a sostituire i bonus, le detrazioni e gli assegni familiari attualmente esistenti e diventerà effettivo dal 1 marzo 2022.
Il contributo economico pieno sarà di 175 euro a figlio.  Per le famiglie numerose è prevista una maggiorazione di 85 euro a partire dal terzo figlio e un forfait aggiuntivo di 100 euro con quattro o più minori. Si tratta delle cifre destinate alle famiglie con un reddito Isee entro i 15mila euro.
Superata questa soglia, gli importi scendono progressivamente fino ai 50 euro a figlio destinati ai nuclei con Isee da 40mila euro in su.
L’assegno unico aumenta progressivamente in base al numero dei componenti la famiglia, ma diminuisce se la ricchezza aumenta.
Per fare un esempio, una famiglia con Isee che non supera lo sbarramento dei 15mila euro con un figlio minorenne ha diritto a 175 euro al mese. Questa cifra diminuisce a 85 euro, al compimento della maggiore età e permane fino al ventunesimo anno.
Se i figli sono due, la cifra di 175 euro si raddoppia (350 euro se minorenni).
Con un terzo figlio, si avrà diritto a ricevere 85 euro in più: il nucleo riceverà quindi 610 euro (175+175+260).
Invece, una famiglia con un Isee oltre i 40mila euro, avrà diritto a 50 euro per ogni figlio (quindi, 100 euro se i figli sono due), cifra che si dimezzerà al compimento del 18esimo anno; oltre il secondo figlio, si aggiungerà la cifra di 25 euro.
Per i figli disabili, gli assegni non sono diversificati sulla base dell'ISEE, ma per il grado di disabilità (art. 4, comma 4, 5 e 6).
In forza del comma 11 dell’art. 4: “Gli importi dell’assegno di cui all’articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.”
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. (art. 6, comma 4)
I requisiti per accedere all’assegno unico sono i seguenti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia;
essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Valeria Cianciolo