Atti sistematici e reiterati di violenza fisica e psicologica: maestra condannata per maltrattamenti - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 16 novembre 2021, n. 41745
Nel caso di specie, una maestra in una scuola per l'infanzia, è stata ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 572 c.p., per avere la stessa maltrattato i propri alunni, di età tra i tre e i cinque anni, in un arco temporale compreso tra il mese di ottobre 2014 ed il mese di marzo 2016, con atti sistematici e reiterati di violenza fisica e psicologica, tali da determinare sofferenze pregiudizievoli per il loro equilibrio psicofisico (siccome risultati essere bersaglio di percosse sulla testa e sulle mani, strattonamenti, trascinamenti per le orecchie e per i capelli, insulti ed intimidazioni, tra i quali l'odiosa minaccia di dover mangiare le loro feci se mai si fossero sporcati, sputi in viso).
La Suprema Corte, inoltre, ha ricordato nuovamente che l'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è in nessun caso consentito. In alcuni arresti, specificamente riferiti ad insegnanti di piccoli allievi, si è puntualizzato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, che però in via ordinaria devono essere consentiti, individuabili, in via esemplificativa, nella esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nella imposizione come obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso assai mortificante a forme di rimprovero non riservate (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 11777 e Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2018, n. 17810).
Francesca Ferrandi
La Suprema Corte, inoltre, ha ricordato nuovamente che l'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è in nessun caso consentito. In alcuni arresti, specificamente riferiti ad insegnanti di piccoli allievi, si è puntualizzato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, che però in via ordinaria devono essere consentiti, individuabili, in via esemplificativa, nella esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nella imposizione come obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso assai mortificante a forme di rimprovero non riservate (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 11777 e Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2018, n. 17810).
Francesca Ferrandi
Giovedì, 18 Novembre 2021
Giurisprudenza
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Il paradigma delineato dall’art. 572 c.p., esige il compimento di una sequenza di fatti, per lo più commissivi, ma anche di natura omissiva, i quali isolatamente considerati possono anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi), o procedibili solo a querela, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; sicchè può affermarsi che la condotta si perfeziona allorchè si realizza un minimum di tali condotte, collegate da un nesso di abitualità.
Maltrattamenti – Minori - Scuola; Rif. Leg. Art. 572 c.p.
Maltrattamenti – Minori - Scuola; Rif. Leg. Art. 572 c.p.
autore: Ferrandi Francesca
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