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Strumenti risarcitori a tutela della prole. L'arma dell'art. 709 ter c.p.c. contro il padre narcisista - Tribunale di Venezia, sent. 2 novembre 2021

Lunedì, 15 Novembre 2021
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Processo civile | Responsabilità genitoriale Sezione Ondif di Venezia
Tribunale di Venezia, sent. 2 novembre 2021 -  Pres. Rel. Barison per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Accolte le domande sanzionatoria e risarcitoria articolate dalla ricorrente per i comportamenti avversari ostativi all'attuazione del regime di affidamento delle figlie e per loro pregiudizievoli.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 709 ter c.p.c. prescinde per sua natura dall'esito positivo della verifica di un pregiudizio per il minore e si fonda sull'obiettivo ostacolo al "corretto svolgimento delle modalità di affidamento". Il rimedio risarcitorio cumulabile con detta sanzione pubblicistica non può totalmente prescindere dal riscontro di un illecito, nella duplice componente di condotta (o contegno passivo) non solo non iure ma anche contra ius. La norma, infatti, fa riferimento al pregiudizio per il minore ed evoca il "risarcimento", ossia una tutela privatistica la cui accentuata sfumatura punitiva non può tuttavia svincolarlo completamente dalla dimensione compensativa della responsabilità civile cui è anche nominativamente ascritto.

 
Affidamento condiviso – Affidamento ai Servizi Sociali –Strumenti processuali a tutela della prole -  Risarcimento del danno – Sussiste - Rif. Leg. artt. 151 e 337 cod. civ.; art. 709 ter c.p.c.

 

autore: Cianciolo Valeria