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Le spese universitarie non sono straordinarie. Cass, I sez., 12 novembre 2021 n.34100

Cass. Sez. I, Est. Marulli, Ordinanza 12.11.21 n.34100 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Cass, 12.11.21 n.34100 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Mantenimento del figlio maggiorenne fuori sede.

Due le censure accolte dal giudice di legittimità.

La prima: il pagamento dell'assegno di mantenimento nelle mani del figlio maggiorenne richiede un'istanza da parte di quest'ultimo.

La Corte d'Appello, in assenza di una norma che lo consenta, ha ampliato d'ufficio l'oggetto del giudizio, disponendo il pagamento diretto, in assenza di domanda da parte del diretto interessato.

E' vero che l'art. 337-septies c.c. riconosce al figlio un diritto concorrente con quello del genitore, ma presuppone pur sempre la domanda giudiziale.

La seconda censura: le tasse universitarie, le rette di collegio e i libri di studio corrispondono a bisogni ordinari, non hanno carattere di eccezionalità, essendo quantificabili in anticipo. Esse pertanto non rientrano fra le spese straordinarie.



Rif. Leg.: art. 337-septies c.c.





editor: Fossati Cesare