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La procura deve avere data successiva a quella del provvedimento impugnato. Cass. SSUU, 1^ giugno 2021 n. 15177

Venerdì, 12 Novembre 2021
Giurisprudenza | Processo civile | Avvocato | Legittimità
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 01.06.21 n.15177 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Cass. SSUU 15177/2021 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione processuale oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale, ha affermato il seguente principio: L’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente. Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata, hanno chiarito le SS.UU., risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.



Rif. Leg.: art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008

autore: Fossati Cesare