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Espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione e salvaguardia delle relazioni familiari - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 08 novembre 2021, n. 40087

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 08 novembre 2021, n. 40087; Pres. Iasillo, Cons. Rel. Cairo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non può limitarsi alla verifica della sussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all'art. 19, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma deve operare, acquisendo, ove occorra, le necessarie informazioni, un giudizio di contemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento e quelle di salvaguardia delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle necessità di cura di figli minori conviventi, ancorché di nazionalità non italiana.


Diritto penale della famiglia – Stranieri - Espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Mera assenza di condizioni ostative - Esclusione - Ponderazione delle opposte esigenze - Necessità di valutare la complessiva situazione familiare dello straniero - Ragioni; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998

editor: Ferrandi Francesca