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Riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità  familiare: nuovi principi dalla Cassazione - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 novembre 2021, n. 32237

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 novembre 2021, n. 32237; Pres. Est. Travaglino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal richiedente asilo, la circostanza per la quale quest'ultimo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare (e ciò a più forte ragione qualora, come nel caso di specie, il coniuge risulti, all'atto della decisione, nuovamente in attesa di un altro figlio), e ciò è a dirsi in un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità - nonchè alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni.
Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori.

 

Stranieri – Protezione umanitaria – Unità familiare - Diritti della persona; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998; art. 8 Cedu

autore: Ferrandi Francesca