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Il giudizio successivamente promosso dinanzi al T.O. non è attratto dal T.M. - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 4 novembre 2021, n. 31700

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 4 novembre 2021, n. 31700 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest'ultimo.
Il giudice competente a provvedere in ordine all'affidamento del figlio ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonchè alla determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del minore, dev'essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario. La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni, pur escludendo l'attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente, infatti, di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest'ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovrà proseguire dinanzi al Giudice cui è attribuita la relativa competenza.

 

Processo - Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Tribunale per i Minorenni - Conflitto di competenza – Rif. Leg. art. 316, 333, 337-ter e 38 disp. att. cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria