Risarcita la bambina che si infortuna cadendo su un tombino reso scivoloso dalle foglie - Tribunale di Napoli, sent. 15 giugno 2021
E' in colpa la pubblica amministrazione la quale nè provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, nè provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.
Nel caso in esame sono stati condannati, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca perchè contrattualmente responsabile per non aver provveduto alla pulizia dell'area di accesso all'istituto scolastico; la Provincia quale custode dell'edificio scolastico ed il Comune quale corresponsabile per non aver provveduto alla idonea pulizia dell'area aperta al pubblico transito anche dei pulmini che accompagnavano gli alunni a scuola.
Responsabilità civile - Scuola - Minori - Rif. leg. artt. 1277 e 2055 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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