L'avvenuta annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere provata - Tribunale di Bologna, sent. 1 ottobre 2021
Rigettata la domanda di parte attrice che non ha assolto l’onere della prova su di sé incombente, non avendo fornito, in particolare, la prova del diritto leso (in particolare, quello ad ottenere l’annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale).
Infatti, questi, per lamentarsi della mancata annotazione, avrebbe dovuto anzitutto dimostrare che il Notaio rogante avesse tempestivamente trasmesso all’Ufficio competente l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, così come previsto dal1’art. 34 bis disp. att. c.c.
Fondo patrimoniale - Omessa tempestiva annotazione della costituzione di fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio - Fallimento - Inclusione dei beni nella massa - Risarcimento del danno nei confronti del Comune a titolo di "contatto sociale" - Invio della richiesta di annotazione da parte del notaio - Onere probatorio - Rif. Leg. artt. 163, 2043 cod. civ.; art. 34 disp. att. cod. civ.; art.1 R.D. 1238/1939
editor: Cianciolo Valeria
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