Recesso datoriale illegittimo se intimato entro l'anno di nascita del bambino - Tribunale di Brescia, Sez. lav., ord. 6 settembre 2021
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Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 54, comma 3, lettera a), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice.
La colpa grave non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. L'accertamento e la valutazione in concreto della colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi.
Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto - Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Limiti - Colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento - Accertamento relativo - Criteri distintivi – Rif. Leg. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
autore: Cianciolo Valeria
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