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La donazione di un bene mobile di rilevante valore necessita della forma solenne - Tribunale di Bologna, sent. 15 aprile 2021

Lunedì, 1 Novembre 2021
Giurisprudenza | Donazione | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, sent. 15 aprile 2021 – Pres. Palumbi, Rel. Arceri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La donazione di un quadro di rilevante valore economico e storico artistico configura una donazione necessitata dalla forma e non rileva la correlazione relativa all’effetto depauperante sul patrimonio del donante, che del caso può considerarsi capiente, bensì la particolare qualità del bene mobile, in relazione al compendio mobiliare ove è inserito. Va del pari esclusa l’ipotesi della donazione rimuneratoria per servizi resi siccome disancorata dal requisito essenziale della forma vincolata ex art. 782 c.c., che non può essere superata da una scrittura attributiva del bene che vagamente descriva la causa rimuneratoria. Consegue che, in assenza di prova riguardo ad un titolo valido a provare la detenzione iniziale, va dichiarata la nullità della donazione per difetto di forma e la conseguente restituzione del bene che ne costituisce l’oggetto agli aventi diritto.
 
Successioni – Testamento olografo – Duplice scheda testamentaria – Esclusione dell’allografo (ex CTU grafologica) – Irrilevanza – Testamento: incapacità di testare – Incapacità naturale per compromissione delle facoltà cognitive (id est : incapacità di intendere e di volere nel momento della redazione delle schede testamentarie) – Accertamento presuntivo – Annullamento delle schede testamentarie - Beni mobili della de cujus – Assenza della forma solenne prevista ad substantiam – Donazione remuneratoria e Donazione d’uso – Irrilevanza – Beni di non modico valore – Prevalenza – Nullità della donazione – Rif. Leg. artt. 591, 770, 782, 783 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria