Affidamento ai servizi sociali in caso di elevata conflittualità genitoriale - Tribunale di Roma, sent. 30 settembre 2021
Pur essendo vero che l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori, tale regola è derogabile in caso di conflittualità genitoriale e di reciproca svalutazione valoriale in uno con una mancanza di comunicazione diretta pressocchè totale ed il pesante coinvolgimento dei figli è opportuno limitare la responsabilità genitoriale agli atti di ordinaria amministrazione.
Affidamento condiviso – Limitazione della responsabilità genitoriale – Atti di ordinaria amministrazione – Rif. Leg. art. 30 Cost.; artt. 316 – bis, 337 – ter cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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