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Divieto di avvicinamento alla persona offesa: il giudice deve indicare in modo specifico i luoghi oggetto di divieto? - Cass. Pen., Sez. Un., Sent., 28 ottobre 2021, n. 39005

Cass. Pen., Sez. Un., Sent., 28 ottobre 2021, n. 39005; Pres. Cassano, Rel. Cons. Di Stefano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, c.p.p.), può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificatamente.

Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti – Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Misure cautelari; Rif. Leg. Artt. 572 c.p. e 283-ter c.p.p.

autore: Ferrandi Francesca