Il beneficiario di ads va sempre ascoltato personalmente. Tribunale di Bologna, 5 ottobre 2021
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La decisione del Tribunale felsineo si segnala per aver sottolineato la necessità, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, di sentire personalmente il beneficiario e tener conto dei suoi bisogni e delle sue richieste così come prescritto dall’art. 407, comma 2 cc.
Nel caso di specie, il Giudice Tutelare aveva nominato un curatore speciale al beneficiario incaricandolo di nominare un difensore per costituirsi nel procedimento per divorzio ed in un procedimento penale che lo vedono parte, omettendo di considerare la sua espressa volontà di avvalersi del difensore che lo aveva sempre seguito. Il Tribunale, conferendo rilievo alla volontà del beneficiario ha quindi annullato, sul punto, il decreto del Giudice Tutelare.
Viene in rilievo anche la questione della competenza sul reclamo nei confronti dei decreti del giudice tutelare che alla luce della recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 21985 del 30/7/2021) sarebbe sempre della Corte d'Appello, sia in caso di provvedimenti a contenuto decisorio, sia a contenuto gestorio, mentre nel caso di specie la questione non è stata sollevata.
Rif. Leg.: art. 739 c.p.c.
* Si ringrazia l'avv. Luigi Bruno Maggioni per la segnalazione
editor: Fossati Cesare
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