La ripartizione della pensione di reversibilità  è preordinata alla continuazione della funzione di sostegno economico - Tribunale Roma, Sent., 6 ottobre 2021

Giovedì, 28 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Roma
Tribunale Roma, Sent., 6 ottobre 2021 - Pres. Ienzi, Giud. Rel. Albano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

 

Assegno divorzile - Pensione di reversibilità - Determinazione della quota - Rif. Leg. art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria