La rinuncia all'assegno di mantenimento non dà accesso all'assegno sociale - Tribunale Crotone, Sent., 28 settembre 2021
L'assegno sociale è prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, non può riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
La scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all'assegno di mantenimento optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell'altro coniuge che sia titolare di un reddito (seppur minimo) mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale nonché una presunzione di possesso di altri redditi, ostativi all'accesso alla prestazione sociale.
(Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato domanda di assegno sociale respinta in ragione della mancata allegazione del verbale di separazione).
(Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato domanda di assegno sociale respinta in ragione della mancata allegazione del verbale di separazione).
Separazione consensuale - Assegno sociale - Rinuncia all'assegno di mantenimento - Rif. Leg. art. 3 della Legge 8 settembre 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)
editor: Cianciolo Valeria
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