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Allontanamento improvviso dei genitori e giudizio prognostico circa gli effetti pregiudizievoli che subirebbe il minore - Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 27 ottobre 2021, n. 30240

Giovedì, 28 Ottobre 2021
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Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 27 ottobre 2021, n. 30240; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, si fonda sul presupposto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. cit., quest'ultimo non può essere espulso. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del divieto di espulsione. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull'accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l'allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull'equilibrio psico-fisico del minore.


Filiazione - Minori – Stranieri; Rif. Leg. D.lgs. n. 286 del 1998

autore: Ferrandi Francesca