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I doni prenuziali sono donazioni - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 ottobre 2021 n. 29980

Lunedì, 25 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Donazione
Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 ottobre 2021 n. 29980 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Terrusi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo alla restituzione dei doni tra fidanzati, se il matrimonio non è stato contratto, incontra i propri limiti solo nella natura dei beni donati, perché consumabili o deteriorabili, o nella dimostrazione che i doni erano dovuti ad una causa diversa dalla promessa di matrimonio (come, ad esempio, particolari ricorrenze ovvero motivi di gratitudine).
I doni tra fidanzati non sono donativi d'uso, ma vere e proprie donazioni, come tali soggetti a requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice.
Non costituisce dono ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 cod. civ. la donazione di immobile (cd. donazione indiretta), cosicché, i nubendi che intendono porre in essere una donazione che non si traduca in quella che rientra nei regali ex art. 80 c.c., devono utilizzare la forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 785 cod. civ.

Donazione indiretta – Liberalità d’uso - Promessa di matrimonio - Rif. Leg. artt. 80, 770, 782 e 783 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria