I doni prenuziali sono donazioni - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 ottobre 2021 n. 29980
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'obbligo alla restituzione dei doni tra fidanzati, se il matrimonio non è stato contratto, incontra i propri limiti solo nella natura dei beni donati, perché consumabili o deteriorabili, o nella dimostrazione che i doni erano dovuti ad una causa diversa dalla promessa di matrimonio (come, ad esempio, particolari ricorrenze ovvero motivi di gratitudine).
I doni tra fidanzati non sono donativi d'uso, ma vere e proprie donazioni, come tali soggetti a requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice.
Non costituisce dono ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 cod. civ. la donazione di immobile (cd. donazione indiretta), cosicché, i nubendi che intendono porre in essere una donazione che non si traduca in quella che rientra nei regali ex art. 80 c.c., devono utilizzare la forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 785 cod. civ.
Donazione indiretta – Liberalità d’uso - Promessa di matrimonio - Rif. Leg. artt. 80, 770, 782 e 783 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
Venerdì, 12 Aprile 2024
Il beneficiario del modus può essere considerato indiretto donatario - Cass. Civ., ... |
Venerdì, 22 Marzo 2024
Le liberalità di valore superiore alle franchigie e se vi è dichiarazione ... |
Martedì, 13 Febbraio 2024
Per la revoca della donazione non basta la violazione dell’obbligo di prestare ... |
Martedì, 6 Febbraio 2024
La donazione in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione ... |