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La molestia commessa con il mezzo telefonico comprende anche quella posta in essere con l'invio di sms - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 22 ottobre 2021, n. 37974

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 22 ottobre 2021, n. 37974; Pres. Siani, Rel. Cons. Saraceno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I messaggi whatsapp e gli sms reiterati nel tempo, inviati anche in orari serali e notturni, pur in difetto di una risposta da parte di chi li riceve sono in grado di provocargli uno stato di non trascurabile turbamento della vita e della serenità. Ciò che rileva, infatti, è l’invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita ed avvertita come tale, ovvero di prevenire la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza il nocumento della propria libertà di comunicazione.


Diritto penale della famiglia – Reati contro la persona – Reato di molestia o disturbo della persona; Rif. Leg. 660 c.p.

autore: Ferrandi Francesca