La prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo - Corte d'Appello Genova, sent., 30 settembre 2021
Venerdì, 22 Ottobre 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Filiazione
| Riconoscimento / Disconoscimento
Sezione Ondif di Genova
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La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell'art. 269 cod. civ., con ogni mezzo, ed il rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica costituisce argomento di prova ulteriore.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo.
Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - Rif. Leg. art. 269 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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