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Revoca dell'assegno di divorzio e ripetibilità , o non, di quanto corrisposto - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 ottobre 2021, n. 28646

Martedì, 19 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 ottobre 2021, n. 28646; Pres. Genovese, Rel. Cons. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui – salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, giusta l’art. 4, comma 13, della legge 898 del 1970, come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80 del 2005 – la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.


Divorzio – Assegno di divorzio all’ex coniuge – Revoca; Rif. Leg. Art. 5 legge n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca