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Vanno valutate le cause all'origine della disparità  economica. Cass., sez. I, Ord. 11 ottobre 2021 n. 27561

Giovedì, 14 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Pazzi, Ord. 11.10.21 n.27561 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi costituisce solo il pre-requisito fattuale, non può fondare il giudizio sul riconoscimento della persistente solidarietà post coniugale.

Le Sezioni Unite 18287/2018, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore di vita (SS.UU. 11490/1990) o sull'autosufficienza (Cass. 11504/2017), hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà postconiugale, preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi, una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto.

Il giudice del merito ha attibuito valore determinante alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti.

Il giudice è tenuto ad accertare rigorosamente le cause di una situazione sperequata alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, verificando in particolare se essa sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.

La cassazione con rinvio per l'accertamento di fatti storici non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova.



Rif. Leg.: L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6

autore: Fossati Cesare