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Successione. I beni di una comunione ereditaria possono provenire da titoli diversi - Cass. Civ., Sez. II, ord., 8 ottobre 2021, n. 27377

Mercoledì, 13 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ord., 8 ottobre 2021, n. 27377 – Pres. Di Virgilio, Cons. Rel. Tedesco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I beni di una comunione ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sè stanti; quindi, in sede di divisione giudiziale ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene in comunione. In tal caso non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio, qualora non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene.
Ai fini della collazione non esiste differenza tra disponibile e indisponibile e il riferimento che a tali concetti fa l'art. 737 c.c., non rende rilevante la distinzione ai fini della collazione, ma costituisce applicazione del principio stabilito dall'art. 556 c.c., giacchè la dispensa da collazione non può mai risolversi in una lesione dell'altrui legittima: il che peraltro non significa che se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto, per l'eccedenza, all'azione di riduzione
Tutti i beni, inclusi quelli espressamente indicati dal testatore, cadono nella comunione ereditaria e solo in sede di formazione delle porzioni divisorie gli eredi o il giudice nella divisione giudiziale sono tenuti a rispettare le indicazioni del testatore.
 
Successione – Testamento – Collazione - Assegno divisionale semplice – Rif. Leg. artt. 460, 667, 686  733 e 737 cod. civ.  

 

autore: Cianciolo Valeria