La prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto - Tribunale di Bologna, sent. 17 settembre 2021
Ai sensi dell'art 591, comma 2, n. 3, c.c., la prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto, come stabiliva l'art. 763 c.c. dell'abrogato codice civile. Tuttavia la regola non implica che la prova debba limitarsi a tale momento. Il giudice di merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore, come detto, dalle sue condizioni mentali in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova: ricorrendo tale ipotesi spetta alla parte che sostiene la validità del testamento l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.
Testamento - Incapacità a testare - Persona inferma - Testamento olografo - Nomina della badante ad erede universale - Impugnazione - Condizioni di incapacità assoluta nel periodo di redazione dell'atto - Onere di probatorio - Reato di circonvenzione di incapace - Rif. Leg. art. 591 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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