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Configura il reato di sostituzione di persona l'utilizzo della foto del figlio adolescente sul proprio profilo Instagram - Tribunale di Trieste, Sez. Pen., Sent. 24 maggio 2021

Il reato di sostituzione di persona previsto dall’art. 494 cod. pen.  è un illecito sempre più frequente attraverso i social network.
Tale ipotesi di reato è inserita nel capo IV, all’interno del titolo VII, denominato “della falsità personale” ed è posto a tutela della pubblica fede. La norma in esame dispone: “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
Il vantaggio che l’agente si propone di conseguire può anche non essere in sé stesso illecito e può essere patrimoniale o non patrimoniale (si pensi al caso in cui l’agente si attribuisca un falso nome per entrare in relazione con determinate persone oppure per “intrattenere rapporti” con altre persone. La possibilità di usufruire dei servizi del sito, intrattenendo rapporti in rete con altri iscritti, indotti in errore, e condividendo contenuti appartenenti alla persona offesa (tra cui la stessa fotografia della persona offesa, come nel caso in esame), sono condotte idonee a ledere l’altrui reputazione.
Già da tempo la giurisprudenza ha ritenuto che integra il delitto la condotta di chi inserisca nel sito di una chat line a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un nickname di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima (Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826); integra il delitto la condotta di chi abbia creato, su un social network, un profilo che riproduca l'effige di altra persona e abbia utilizzato, con tale falsa identità, i servizi del sito (Cass. Pen, Sez. V, 6-23 luglio 2020, n. 22049; Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2014, n. 25774); integra il delitto la condotta di chi crei ed utilizzi una sim-card servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole (C., Sez. V, 7 settembre 2020, n. 25215).
Valeria Cianciolo

Mercoledì, 13 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Merito Sezione Ondif di Trieste
Tribunale di Trieste, Sez. Pen., Sent. 24 maggio 2021 - Giud. Gullion per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reato di sostituzione di persona può commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete. Parimenti, è considerata punibile anche la condotta di chi, utilizzando i dati ed il nome altrui, crei un falso profilo sui social network, usufruendo dei servizi offerti, procurandosi i vantaggi derivanti dall'attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l'intrattenimento di rapporti con altre persone ed il soddisfacimento della propria vanità, e ledendo l'immagine della persona offesa.

Sostituzione di persona –  Configurabilità del reato a mezzo Internet - Ammissibilità - Rif. Leg. artt. 133 e 494 cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria