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La circostanza che uno dei genitori risieda all'estero non impedisce l'affidamento condiviso - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 ottobre 2021 n. 27871

Mercoledì, 13 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 ottobre 2021 n. 27871 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori di età, non può avvenire in base a una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambedue i genitori, bensì deve risultare l'esito di una valutazione ponderata del giudice di merito che, principiando dall'esigenza di assicurare al minore la situazione più confacente al benessere e alla crescita armoniosa e serena, tenga altresì conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con ambedue i genitori, come pure del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione coi figli e all'esplicazione del ruolo educativo.
L'affidamento condiviso dei figli minori costituisce principio di carattere generale, in relazione al quale una deroga è ammessa nella sola ipotesi in cui tale decisione potrebbe in qualche modo pregiudicare l'interesse del minore. A tal uopo non è a ciò ostativa la oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo essa unicamente incidere sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
(Nel caso di specie, è stato valutato l’interesse della minore a seguire la madre negli Stati Uniti).

Separazione giudiziale – Addebito – Affidamento dei figli - Tempi e modalità dei rapporti con il genitore non convivente – Criteri - Rif. Leg. artt. 151, 337 ter e 2697 cod. civ.

 

 

autore: Cianciolo Valeria